Quando si vuole ristrutturare un appartamento o ristrutturare una casa in generale, la fattura dell'architetto può rientrare nella detrazione fiscale al 50%?

Un cliente ci sottopone un caso in cui in prima battuta un tecnico dice di no, poi di si ma che l'iva sarebbe rimasta al 22%. Poi propone di inglobare il suo onorario nell'importo lavori dell'impresa così da poter far ottenere l'iva al 10%.

E' una cosa usuale o c'è da stare attenti?

Le competenze tecniche sono assolutamente detraibili, come specifica l'Agenzia delle Entrate nelle numerose risoluzioni e brochure per gli utenti, senza bisogno di alcun “magheggio” che non siano del tutto leciti. Sono detraibili al 50% se si tratta di opere di ristrutturazione, così come definite dalle normative vigenti nazionali e regionali, e, se gli interventi riguardano opere di miglioramento energetico come da valori richiesti dalla normativa, le competenze tecniche possono essere comunque detratte.

Esempio: ridistribuzioni interne, opere in c.a., modifiche delle aperture sono spese detraibili al 50% e quindi le competenze tecniche per la legittimazione di questi lavori saranno anch'esse detraibili al 50%. Anche l'eventuale variazione catastale. Se si eseguono cappotti, si sostituiscono gli impianti di riscaldamento e ACS con impianti molto efficienti, ecc. le spese sono detraibili a patto che si rientri nei minimi di prestazione prescritti, quindi anche le competenze tecniche per legittimare questi lavori ci rientrano. Importante è che vale sempre il principio che ciò che si detrae col 50% per la ristrutturazione edilizia, non può essere detratto per gli interventi di efficientamento energetico e viceversa.

L'IVA dei professionisti è sempre e comunque al 22%, a meno che non si tratti di società di servizi. E' vero che se il professionista viene pagato dall'impresa (ammesso che sia corretto in quanto viene meno il rapporto di imparzialità tra chi dovrebbe garantire per il cliente e chi dovrebbe eseguire le opere - collusione) l'impresa applicherebbe l'iva al 10%, ma è anche vero che l'impresa dovrebbe (per legge) ricaricarla almeno del 15% poichè compiuta da terzi.

Per tutto il 2020 è ancora possibile usufruire  delle detrazioni  fiscali del 50% per opere di ristrutturazione edilizia e per il miglioramento dell'efficienza energetica. Dovrà essere presentata presso il comune una pratica edilizia per opere di ristrutturazione o opere di manutenzione straordinaria, per ciò che concerne la detrazione fiscale per ristrutturazione e quindi al 50%. Nella detrazione sono comprese tutte le opere e i compensi professionali di tutti i professionisti, dal progettista al direttore dei lavori, dal tecnico che si occupa delle opere in cemento armato, a quello catastale, ecc. potranno essere detratti anche mobili, sanitari, cucina,   ecc.  L'iva per i professionisti è sempre dunque al 22%, ed i pagamenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite  bonifico bancario riportante i dati di protocollo della pratica edilizia comunale.

In genere le prestazioni professionali (architetto, ingegnere, geometra, perito, ecc) sono detraibili ma è necessario inqudrare con esattezza la tipologia di lavoro e la relativa attività professionale svolta. Ad esempio, se si tratta di attività professionali finalizzate allo studio di un progetto per opere di manutenzione ordinaria (sostituzione piastrelle, tinteggiatura pareti, studio luci, rifacimento impianti, ecc) allora il lavoro del tecnico non può essere portato in detrazione, come neanche le spese sostenute per i lavori edili.

Le attività svolte per predisporre una pratica edilizia (CILA, SCIA, PERMESSO COSTRUIRE, ecc) necessarie per poter eseguire opere di manutenzione straordinaria (ad esempio demolire tramezze, spostare porte, ecc) invece potranno essere portate in detrazione per il 50%. Lo stesso vale per i lavori edili.

Riguardo l'iva c'è una differenza: i lavori edili avranno iva agevolata al 10%, mentre le attività professionali avranno aliquota iva al 22%.

Le attività svolte per lavori che migliorano le prestazioni energetiche dell'edificio (Perizie, Pratiche ENEA, Ex legge 10, Consulenze varie, ecc) seguiranno le detrazioni previste dalla legge al 65%, esattamente come per i lavori necessare al raggiungimento delle prestazioni di progetto. Anche in questo caso l'iva da applicare alla parcella del professionista è pari al 22% mentre viene ridotta al 10% quella da applicare ai lavori edili.

Detrazioni fiscali

TIPOLOGIA DI LAVORO NESSUNA DETRAZIONE DETRAZIONE 50% DETRAZIONE PER EFFICIENTAMENTO

Manutenzione ordinaria (solo opere di rifacimento impianti, tinteggiature, rivestimenti a parete e pavimento).

Per queste opere non è necessaria la presentazione di nessuna pratica edilizia

SI solo lavori condominiali NO
Manutenzione straordinaria (demolizione e ricostruzione di pareti, realizzazione di nuovo bagno, ecc). Per queste opere è necessaria la presentazione di una pratica edilizia (CILA; SCIA). NO SI NO
Nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, modifche volumetriche. Per queste opere è necessario presentare una pratica edilizia ad es. Premesso di Costruire SI NO NO
Realizzazione cappotto termico, sostituzione infissi, sostituzione caldaia, opere di efficientamento energetico in genere. Per queste opere è necessario presentare apposita documentazione all'ENEA e pratica edilizia in Comune (a seconda della tipologia di intervento). NO NO SI

 

 

Gianluca copywriter

23-08-2020

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